Il condominio, rappresentando una particolare forma di entità di carattere amministrativo (articoli 1117 e seguenti del cc), non può configurarsi come soggetto che svolge l'attività di produzione e vendita dell'energia. Va perciò individuato a chi attribuire il reddito.
La risoluzione evidenzia che anche in presenza del solo accordo verbale di esercitare un'attività commerciale, o con un comportamento idoneo a dimostrare l'intenzione di stipulare tale accordo, si può individuare una società di fatto.
A prescindere dalle modalità con cui si perfeziona l'intesa, è identificato un contratto sociale con la presenza dell'elemento oggettivo, il conferimento di beni e servizi finalizzato alla formazione di un fondo comune, e quello soggettivo, la comune intenzione di unirsi al fine di conseguire proventi.
Nel caso specifico, però, restano esclusi dalla società di fatto i condòmini che non hanno approvato la decisione e che non traggono vantaggio dall'investimento.
La società di fatto che gestisce un impianto di produzione di energia è un soggetto commerciale, deve quindi emettere fattura al Gestore per l'elettricità immessa in rete e il Gse deve operare nei suoi confronti la ritenuta del 4% (articolo 28 Dpr 600/73).
Anche ai fini dell'Iva, come per le imposte dirette, la società tra i condòmini si manifesta come autonomo soggetto d'imposta ed è quindi tenuta alla presentazione delle dichiarazioni fiscali.
FONTE: Fisco Oggi