Posti auto in condominio:

Il parcheggio condominiale è un bene comune, regolato dal codice civile, che deve essere usato nel rispetto delle regole e delle normative vigenti. L'articolo 1102 del codice civile stabilisce che ogni condomino può usufruire del parcheggio condominiale purché non limiti la libertà degli altri e non muti la destinazione del bene comune. 
Attenzione se un condomino occupa il posto auto di tua proprietà privata (a te attribuito secondo regolamento, quindi ad uso esclusivo) commette reato equiparato a quello di violenza privata (art. 610 c.c. – Cassazione 603/2012).

Rimozione forzata:

È possibile che un parcheggio condominiale venga abusivamente o illegalmente occupato: ad esempio da un camper di un estraneo che vi sosta senza mai andarsene, a un’auto rottame da demolire che occupa spazio che altrimenti potrebbe essere utilizzato.
In questi casi, la Corte di Cassazione con la sentenza n.820 del 16 gennaio 2014, ha sottolineato che l’intero condominio o il singolo condomino non possono ricorrere a forme di autotutela (e quindi alla rimozione forzata rivolgendosi a ditte specializzate), ma occorre:

  1. Chiedere l’intervento dell’amministratore che chiederà al soggetto di rimuovere spontaneamente il mezzo e potrà applicargli la sanzione ai sensi dall’art. 70 delle disposizioni di attuazione del codice del condominio, ossia una multa pari a euro 200 e fino a euro 800 in caso di condotta reiterata.
  2. Se l’intervento dell’amministratore non risolve la situazione, bisogna richiedere al Giudice un provvedimento di urgenza (art. 700 c.p.c.), oppure un provvedimento cautelare (art.1168 c.c.).

Da cortile a posti auto e ripartizione delle spese:

Il cortile può essere destinato a parcheggio puché il regolamento non lo vieti. La scelta rappresenta comunque una innovazione, per la quale é necessario che la delibera sia presa dal 50% + 1 dei condomini che costituiscano almeno i 2/3 del valore dell’intero edificio.
La Corte di Cassazione ha sancito ancora una volta che tutti i condomini hanno diritto di usare l’area parcheggio nello stesso modo ma, quando si tratta di ripartire le spese per la sua manutenzione, ognuno deve contribuire in base alle tabelle millesimali (Suprema Corte sent. 820/2014).