Nell’ipotesi in cui la maggioranza dei condòmini, in assemblea, deliberi l’inizio di una lite per tutelare in sede giudiziaria gli interessi del condominio, o, al contrario, deliberi di difendersi da un’azione promossa nei confronti dell’ente di gestione, in codice civile, all’art. 1132, concede al singolo proprietario in disaccordo la possibilità di dissociarsi dalle conseguenze del giudizio.


La volontà di tutelarsi dai possibili effetti negativi della causa, subita o promossa dal condominio, oltre che essere manifestata in assemblea tramite il voto contrario o l’astensione dalla votazione, dev’essere ribadita in una dichiarazione scritta che va notificata all’amministratore entro trenta giorni dall’assunzione della delibera o dal momento in cui si apprende della sua esistenza, se assenti alla riunione.
Tale dissenso riguarda solo le spese di lite relative al caso di soccombenza in giudizio del condominio.

Possono, dunque, ipotizzarsi due scenari.

Condominio vittorioso
il condominio, ovviamente, non è tenuto a corrispondere le spese di lite avversarie;
Il condominio ottiene/recupera direttamente dalla controparte soccombente la spesa per l’assistenza legale del proprio avvocato;
ove ciò non sia possibile, perché ad esempio la parte soccombente è incapiente, l’intera compagine è chiamata a sostenere la spesa per l’avvocato del condominio, incluso il dissenziente.
Condominio soccombente
le spese per l’avvocato del condominio sono ripartite in seno all’intera compagine, compreso il dissenziente, su base millesimale, secondo la tabella generale di proprietà.
Il dissenziente, però, è esonerato dalla contribuzione delle spese di lite per l’avvocato della controparte.
ove la controparte vittoriosa si rivolga al dissenziente per ottenere il pagamento degli onorari di causa, questi deve comunque corrispondere il dovuto, nei limiti della propria quota, ma ha diritto di rivalersi verso gli altri condòmini, nei limiti di quanto versato a titolo di spese di lite avversarie.
Giova, dunque, ribadire che il fatto di manifestare il proprio dissenso alle liti, nella forma evidenziata, non consente in alcun caso, al dissenziente di sottrarsi al pagamento dell’avvocato che ha difeso il Condominio che ha deliberato l’azione legale.