È oramai una figura in via di estinzione. Ma quella del portiere di condominio continua a resistere. Rispetto ad un tempo, quando il custode svolgeva un ruolo di fatto 24 ore su 24 (e quindi necessitava di un appartamento interno al condominio per essere reperibile in ogni momento), molte cose sono cambiate. Innanzitutto molti condomìni hanno preferito nel tempo fare a meno di questa figura, affidando le pulizie a ditte esterne. Il risparmio c'è sicuramente stato in molti casi, ma è venuta meno una figura a cui molti facevano affidamento.

Come si assume il portiere di condominio. L’istituzione del servizio di portineria e la sua revoca viene deliberato dall’assemblea di condominio con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, che rappresentino almeno 1/3 dei millesimi. Spetta, quindi, all’amministratore il compito di scegliere ed assumere il portiere, secondo il contratto nazionale.

Il contratto. Il contratto ha varie opzioni e prevede varie possibilità. La differenza sostanziale sta nella vigilanza o nella custodia del condominio. Nel primo caso il portiere è tenuto a lavorare esclusivamente per verificare gli ingressi nell'androne condominiale nell'orario di lavoro. Più ampio è il contratto che prevede anche la custodia, con la reperibilità fuori dall'orario di lavoro. Il contratto prevede anche se il portiere deve risiedere o meno nell'alloggio condominiale e se deve o meno svolgere le pulizie e giardinaggio nelle aree comuni. Al di là di queste sfaccettature e della vigilanza, il portiere deve segnalare all'amministratore eventuali violazioni del regolamento condominiale da parte dei condomìni.



I diritti del portiere. Qualora sia previsto l'alloggio, il portiere ha diritto ad un contributo da parte del condominio per il consumo di energia elettrica fino a 40 kwh e per il consumo idrico fino a 120 mc. Per quanto riguarda il riscaldamento, se centralizzato è a carico del condominio, se autonomo, il portiere avrà diritto ad un rimborso forfettario in base alle ore di accensione, alla stagione e alla cubatura dell'abitazione. Per tutto il resto, il portiere si comporterà nella propria abitazione come un qualsiasi affittuario, avendo a suo carico l'amministrazione ordinaria dell'immobile, mentre quella straordinaria spetta al condominio.

Revoca del servizio. Il condominio può revocare in qualsiasi momento l'incarico al portiere, anche senza giusta causa, con il voto della maggioranza che in assemblea deve rappresentare almeno un terzo dei millesimi. Il preavviso varia dai sei ai 12 mesi in base al contratto nazionale prescelto.

Soppressione del servizio. Se il servizio di portineria non è previsto nel regolamento condominiale, la semplice revoca senza nuovo incarico permette la soppressione. Se invece il servizio è previsto dal regolamento, è necessario modificare questo secondo le maggioranze previste dalla legge.
Fonte: www.condofacile.it