In virtù del principio di maggioranza condominiale, il condomino dissenziente non potrà fare altro che accettare la decisione dell’assemblea condominiale, e quindi subire sia gli effetti positivi che negativi di tale decisione. Infatti, una volta che l’assemblea approva il punto all’ordine del giorno e delibera per l’avvio della pratica del Superbonus, la decisione viene assunta in capo al condominio, come ente giuridico unico, al netto di quelle che possono essere state le votazioni negative sull’argomento del singolo condomino.

Il motivo e? di natura logica, oltre che giuridica: si violerebbe, infatti, il principio di uguaglianza se il condomino dissenziente, il quale nonostante il voto sfavorevole abbia ricevuto il vantaggio di usufruire del bonus, non fosse chiamato a responsabilizzarsi di tale decisione assembleare.

Una volta approvata la delibera assembleare, tutti i condomini saranno tenuti, quindi, a contribuire ai lavori interessati dal Superbonus, cosi? come saranno chiamati a usufruire dei vantaggi derivanti dagli incentivi fiscali. È ovvio che occorre fare, poi, una valutazione di casistiche.

Ad esempio, il rifacimento del cappotto termico dell’intero condominio e? un intervento che si esegue sulle parti comuni e su facciate non interessanti tutti i condomini in egual modo e, dunque, sono tenuti a parteciparvi in proporzione ai millesimi di proprieta? tutti i condomini, compreso chi dissente dall’esecuzione dei lavori.

Se, invece, i lavori di riqualificazione, per la particolare struttura del condominio, non riguardano la sfera giuridica del condomino dissenziente, allora questi non sarà chiamato a sostenere alcuna spesa, non essendo coinvolto da tale decisione.

Questo sulla base della regola per cui la spesa per il lavoro di efficientamento energetico deliberata nel rispetto delle maggioranze assembleari va ripartita tra tutti i condomini in virtù della proprietà millesimale di ciascuno di essi oppure in base a diversi criteri eventualmente stabiliti dal condominio.

Ad ogni modo, il dissenso manifestato in delibera sarà utile nel caso in cui l’assemblea abbia manifestato delle dichiarazioni mendaci, atte ad ottenere illecitamente l’agevolazione fiscale; in quel caso, il condomino potrà dimostrare la sua estraneità ai fatti, attraverso la prova del dissenso al voto deliberativo.

In conclusione, il condomino dissenziente, in caso di delibera assembleare regolare, che approvi tali lavori di riqualificazione sarà chiamato a contribuire anche con le proprie tasche, senza che, a tal proposito, possa impedire il regolare excursus amministrativo per l’ottenimento dei benefici; fatto salvo, sempre, il diritto del condomino a contestare procedure non legalmente avviate.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla