Prima dell’approvazione della legge di conversione del c.d. Decreto Agosto, l’art. 1, lett. q), del DPCM 8 marzo 2020, attuativo del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, stabiliva quanto segue: “sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto”.
Tuttavia, il legislatore non aveva previsto norme per agevolare le assemblee in teleconferenza, confermando una scarsa attenzione al problema dell’adeguamento normativo alla mutata realtà tecnologica del mondo condominiale.
La legislazione d’urgenza, però, è intervenuta in diversi altri settori per contrastare l’emergenza attraverso il ricorso alla tecnologia, prevendendo, per associazioni e fondazioni o per le S.p.a., le S.a.p.a., le S.r.l., le società cooperative, le mutue o assicuratrici la possibilità di svolgere le riunioni in videoconferenza.
Attualmente, quindi, anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso (da acquisire prima della riunione) della maggioranza dei condomini (maggioranza delle teste), la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza (comma 6, art 66 disp. att. c.c.). 
Per questo l’avviso di convocazione (predisposto dall’amministratore) deve indicare la piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione (zoom, meet ecc,) e l'ora della stessa (e – anche se il legislatore lo ha omesso - la data della riunione).

 In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione (comma 6, art. 66 disp. att. c.c.). 
ATTENZIONE:  Il nuovo comma 6 dell’articolo 66 disp. att. c.c. impone (sembra solo per le riunioni on line) la sottoscrizione del verbale da parte del presidente dell’adunanza, considerandolo un requisito di forma, la cui assenza potrebbe, quindi, anche essere censurata in base all’articolo 1137 c.c.: in altre parole potrebbe rendere la delibera annullabile.
Secondo il nuovo articolo 66 disp. att. c.c., dopo la sottoscrizione, l'amministratore sarà tenuto, in caso di video-assemblea, a trasmettere il verbale a tutti i condomini con le stesse modalità previste per la convocazione: consegna a mano, fax, posta elettronica certificata o raccomandata.